
AREZZO – ‘Al di la di possibili diverse interpretazioni della norma – aveva dichiarato il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino in relazione alla circolare sulla sospensione delle attività per violazioni in materia di sicurezza – appare evidente che l’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n. 248/2006) si applica soltanto per le parti non modificate dall’art. 5 della legge 3 agosto 2007 n. 123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, integra e quindi modifica quanto contenuto nell’art. 36 bis. E’ dunque chiaro che l’art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili. D’altra parte sarebbe assurdo conferire al personale ispettivo del Ministero del lavoro poteri di sospensione in materia di sicurezza sul lavoro per attività imprenditoriali che esulano dalla loro competenza escludendo invece la possibilità di intervenire con provvedimenti sospensivi nell’ambito dell’edilizia che per quanto riguarda la sicurezza rientra nei propri specifici compiti’.
E’ proprio su questa dichiarazione che Confartigianato Imprese Arezzo intende fare luce. Il comunicato stampa in cui il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino parla in relazione alla circolare sulla sospensione delle attività per violazioni in materia di sicurezza emanata dal Ministero del Lavoro, cercando di fornire personali interpretazioni sorprende infatti l’Associazione, che la dichiara inutile ai fini pratici e in grado di creare incertezza e confusione nel settore.
‘Sulla circolare si evidenzia l’orientamento espresso dal Ministero riguardante l’esclusione dell’edilizia dal campo di applicazione della nuova normativa – spiega rappresentante di Anaepa Confartigianato Paolo Meloni – circa i provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale in caso di accertate violazioni in materia di legislazione sociale e prevenzionistica’.
‘La circolare Ministeriale – continua Meloni – relativamente all’adozione di provvedimenti di sospensione nel settore dell’edilizia, rimanda alle disposizioni impartite a suo tempo dallo stesso Ministero nella circolare n.29/2006, sull’applicazione dell’art. 36 bis della legge 248/2006 (Decreto Bersani). Di fronte alla personale interpretazione della normativa da parte del Sottosegretario Montagnino, ricordiamo che i comunicati stampa non rientrano tra gli strumenti normativi o regolamentari del nostro ordinamento’.