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Alcol, FIPE: ‘Informazioni pasticciate’

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Alcol, FIPE: ‘Informazioni pasticciate’

Contrariamente a quanto riportato da alcuni mezzi di informazione, la Fipe-Confcommercio di Arezzo, a cui aderiscono gli operatori dei pubblici esercizi, precisa che l’obbligo di esporre entro oggi (23 settembre) le tabelle con le indicazioni dei tassi alcolemici riguarda esclusivamente i locali ‘ove si svolgono con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente all'attività di somministrazione di bevande alcoliche’, come espressamente richiamato dall’articolo 6 della legge 160 del 2 ottobre 2007.

“La confusione è tale – commenta il presidente della Fipe Confcommercio aretina Lucio Mearini – che lo stesso direttore dell’Osservatorio nazionale alcol dell’Istituto Superiore di Sanità ha confermato durante un’intervista radiofonica che ad esporre le tabelle devono essere solo i locali che effettuano intrattenimento”. (v. di seguito la definizione giuridica del termine “intrattenimento”)

“Le tabelle – chiarisce Mearini – possono essere richieste ai nostri uffici Confcommercio di Arezzo, che già nei giorni scorsi hanno provveduto ad inviare agli operatori di tutta la provincia una nota informativa sulla questione”.

“La nostra Federazione nazionale ha chiesto più volte al Ministero del Welfare la riformulazione del contenuto delle tabelle, apparse da subito troppo confuse e prive delle informazioni basilari. Per esempio, non esistono indicazioni per le bevande alla spina o per i cocktail alcolici o poco alcolici di gran moda fra i giovani”.

Il problema per la categoria è anche un altro. Ne parla Tito Ghezzi, presidente provinciale Silb Confcommercio, il sindacato a cui aderiscono i gestori dei locali da ballo: “consideriamo poco efficaci i proibizionismi, lo abbiamo detto più volte. Ci siamo sempre mossi per iniziative di contrasto all’abuso di alcol presso i nostri clienti. Addirittura riteniamo che il guidatore debba avere un tasso pari zero; anche lo zero virgola cinque è troppo. Per quanto riguarda l’esposizione delle tabelle – precisa Ghezzi– non siamo contrari al provvedimento, ma contestiamo il contenuto generico e privo di informazioni delle tabelle. Bisogna che chi sta nelle stanze dei bottoni capisca che la società è cambiata: inutile imporre vincoli sempre più strretti ai localu autorizzati e controllati dalla legge quando i giovani sempre più spesso cercano lo sballo frequentando rave-party e feste private mancanti di qualsivoglia forma di controllo. Nelle discoteche il nostro personale è istruito, formato e preparato a gestire tutte le situazioni. Il nostro obiettivo – conclude Ghezzi – è il divertimento sicuro”.

Definizione giuridica del termine “intrattenimento”
N:B: Si considerano trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi tutti quelli per i quali deve essere rilasciata la licenza prevista dal coordinato disposto dell’articolo 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza , approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 con l’articolo 124 del regolamento di attuazione del Testo Unico, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 che impone il rilascio di tale licenza per qualsiasi specie di spettacoli organizzato nei pubblici esercizi.
Pertanto sono soggetti a dotarsi delle tabelle , a mettere a disposizione degli avventori l’alcol test, a cessare la somministrazione di alcolici dopo le due di notte tutti i locali dove si effettuano attività per le quali deve essere richiesta la licenza del citato articolo 69 ( concertini, audizioni, spettacoli e trattenimenti vari)
Non è soggetto al rilascio di tale licenza la detenzione di apparecchi televisivi, radiofonici , di filodiffusione, di intrattenimento quali i videogiochi, i biliardi , nonché riproduttori di cd non serviti da un DJ.
Riguardo ai televisori si precisa che occorre la licenza prevista dagli articoli 68 o 69 del TULPS solo nel caso in cui le sedie del locale siano disposte a platea e si richieda un prezzo per assistere allo spettacolo.