Home Cronaca A Pordenone ‘stretta’ del sindaco sui cani pericolosi

A Pordenone ‘stretta’ del sindaco sui cani pericolosi

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PORDENONE – Stretta sui cani 'pericolosi' a Pordenone. Un'ordinanza del sindaco Sergio Bolzonello ne vieta l'affidamento a chi ha subito una condanna a una pena detentiva superiore a due anni per un delitto non colposo, a chi sia stato condannato per maltrattamenti o abbandono di animali, ai minorenni e agli infermi di mente. Il provvedimento per la tutela dell'incolumità pubblica risale al 2 luglio scorso, e il sindaco tiene a spiegarne la portata. ''L'ordinanza – sottolinea Bolzonello all'ADNKRONOS – è riferita ai cani che hanno già aggredito persone. Nessuno vuole vietare i cani ai pregiudicati o agli inabili di mente. E chi ha parlato d'altro ha dato una lettura errata dell'ordinanza".

In particolare, spiega il primo cittadino, "all'articolo 4 l'ordinanza prevede che 'è vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3'. Ora, l'articolo 3 al comma 3 riporta che 'i servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2'. Il comma in questione recita: 'i servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale'".

Dunque, conclude Bolzonello, ''i cani rivelatisi pericolosi secondo l'articolo 4 dell'ordinanza, non possono essere affidati 'ai delinquenti abituali o per tendenza; a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art.2 della legge 20 luglio 2004, n.189; ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente".

Articlolo scritto da: Adnkronos