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Respingimento migranti: calpestati diritti di rifugiati

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Respingimento migranti: calpestati diritti di rifugiati

AREZZO – Una scelta che viola gli accordi internazionali e calpesta i diritti di rifugiati e richiedenti asilo. Ucodep condanna in modo netto la decisione del governo di respingere verso le coste libiche i migranti in viaggio verso l’Italia. “La posizione del governo italiano, rappresentato in questo frangente dal ministro dell’Interno Roberto Maroni, si pone al di là di ogni legittimità giuridica”, dichiara Francesco Petrelli, presidente di Ucodep. “Il nostro ministro dell’Interno si ostina a definire ‘clandestini’ i migranti intercettati nel canale di Sicilia, quando una parte significativa di loro – provenienti da paesi in guerra come Somalia, Eritrea, Etiopia – avrebbe pieno diritto, una volta a terra, di presentare domanda alla Commissione ACNUR per il riconoscimento dello status di rifugiato politico. Oltre al diritto, ci sono poi le rilevantissime implicazioni di ordine etico e morale”.

Ucodep, Ong italiana impegnata da molti anni in progetti per l’integrazione dei cittadini stranieri che vivono in Italia, intende unire la sua voce alle proteste sollevate a giusto titolo da soggetti autorevoli contro la condotta del governo. Tra questi, la Santa Sede, l’ACNUR, il Commissario Europeo ai diritti umani, il Consiglio d’Europa, il presidente della Camera e le associazioni attive nel campo dell’assistenza agli stranieri e della tutela dei loro diritti, come Medici Senza Frontiere. “Sostenere che l’Italia non è un paese multietnico rasenta il paradosso”, continua Petrelli. “Dichiarazioni come questa dimostrano una preoccupante incapacità della nostra classe dirigente di gestire il multiforme fenomeno della globalizzazione, oltre a una chiara volontà di manipolare la realtà per fini di strumentalizzazione politica”.

Il diritto violato
Ucodep ricorda che il principio di non-respingimento di rifugiati o richiedenti asilo è un obbligo internazionale derivante da molteplici fonti, come la Convenzione sui Rifugiati del 1951 e il Protocollo del 1967; la Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici; la Convenzione Onu contro la tortura; la Convenzione europea sulla protezione dei diritti umani. Tale principio è contenuto inoltre nel nostro testo unico sull’Immigrazione (L.40/1998). Secondo l’art.10 del testo, le norme che consentono alla polizia di frontiera di respingere gli stranieri che si presentano ai valichi senza avere i requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato “non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari”.