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Riduzione canone Rai

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Riduzione canone Rai

A decorrere dall’anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, e in possesso di apparecchi televisivi solo nel luogo di residenza è abolito il pagamento del canone RAI. Per l’abuso è comminata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone RAI e ad eventuali interessi di mora, d’importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.

– Quali sono i requisiti di legge per poter aver diritto all’esenzione?
Eta’ pari o superiore a 75 anni, con reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità senza conviventi, e possesso di apparecchi televisivi solo nel luogo di residenza.

Per poter aver diritto all’esenzione è necessario che tutti i redditi, propri e del coniuge, cumulati insieme (e quindi ad esempio anche redditi da proprietà immobiliari o da rendite finanziarie etc.) non superino nel complesso la somma di 516,46 euro per tredici mensilità.

L'esenzione ha validità annuale. Pertanto, l'istanza, corredata della documentazione aggiornata, deve essere rinnovata ogni anno.

Se, pur avendo diritto all'esenzione è stato pagato il canone con l’accoglimento della domanda corredata della necessaria documentazione, si avrà diritto al rimborso della somma corrisposta.