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Chimet: nelle motivazioni del TAR riconoscimento correttezza Provincia

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Chimet: nelle motivazioni del TAR riconoscimento correttezza Provincia

Arezzo – Un riconoscimento pieno della correttezza dell'operato della Provincia sulla vicenda Chimet. E' quanto contenuto nelle motivazioni delle sentenze con le quali il Tar ha respinto i sei ricorsi presentati dal Comitato Salute e Ambiente, da Mengozzi Spa e da WWF Italia per l'annullamento delle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate dalla Provincia di Arezzo a Chimet Spa. Le motivazioni delle sentenze sono state illustrate in una conferenza stampa dal Presidente della Provincia Roberto Vasai e dal Segretario Generale dell'Ente dottor Gabriele Chianucci. Il Presidente ha espresso piena soddisfazione per il fatto che sia stato riconosciuto il pieno rispetto della legge nell'iter procedurale seguito dalla Provincia, mentre il Segretario generale Gabriele Chianucci ha illustrato punto per punto le motivazioni delle sentenze, consegnate in copia a tutti i giornalisti presenti. "Le sentenze del Tar sono le numero 567, 568 e 569 del 1/4/2011 – ha spiegato Chianucci. Con la prima sentenza i due ricorsi del Comitato Salute e Ambiente sono stati dichiarati inammissibili, poiché il comitato non ha provato in alcun modo di essere realmente rappresentativo della popolazione di Civitella, anziché dei tredici soci iscritti. Con la seconda e terza sentenza, il TAR ha giudicato nel merito, respingendo le richieste di annullare per illegittimità le autorizzazioni provinciali rilasciate a Chimet, di cui viene quindi sancita legittimità e regolarità". Vediamo adesso nel dettaglio le motivazioni cominciando con quelle relative al Comitato Salute e Ambiente del quale si afferma che "la carenza di adeguata consistenza e rappresentatività degli interessi considerati deve valutarsi anche con riferimento al numero degli associati e questi, a quel che risulta nell’atto costitutivo, erano solo in numero di tredici. Quel che traspare dall’atto costitutivo è, quindi, solo un’iniziativa di poco anteriore alla proposizione del ricorso n. 1690/2007 – pur essendo l’impianto autorizzato da tempo – e quindi strumentalmente finalizzata al promuovimento dell’azione giurisdizionale che di li a poco sarebbe stata intentata, con la conseguenza che ciò non consente di ritenere la legittimazione del Comitato ricorrente. Poiché, per costante principio giurisprudenziale, la prova della legittimazione attiva incombe sulla parte ricorrente, per quanto dedotto, deve quindi concludersi nel senso che, al momento della proposizione del secondo ricorso, il Comitato ricorrente era privo di effettiva rappresentatività rispetto all'interesse che intendeva proteggere, in quanto la sua azione risultava carente di stabilità e continuità, non potendo dirsi che il Comitato abbia svolto attività significative da cui desumere l'esistenza di un'azione caratterizzata nel senso illustrato". Più complessa la motivazione della sentenza sui ricorsi di Mengozzi e WWF, per i quali il Tar ha ritenuto necessario ricostruire sinteticamente la successione degli ultimi provvedimenti che hanno consentito all’impianto della Chimet spa di operare. "Con provvedimento dirigenziale provinciale n. 250/EC del 31 dicembre 2003 era rilasciata l’autorizzazione quinquennale per l’esercizio dell’impianto in questione, per determinati quantitativi; con determinazione dirigenziale n. 112/EC del 24 agosto 2006, l’autorizzazione in questione era integrata in relazione ad ulteriori quantitativi massimi di rifiuti da smaltire e recuperare, pericolosi e non pericolosi. Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 119/EC del 21 agosto 2007, l’autorizzazione in questione era integrata per ulteriori quantitativi massimi di rifiuti, fino al 31 ottobre 2007. In data 6 dicembre 2007 era rilasciato il provvedimento dirigenziale provinciale n. 195/EC concernente autorizzazione integrata ambientale richiesta dalla Chimet spa in data 29 luglio 2004. Solo tale ultimo provvedimento era impugnato dalla società ricorrente, con il ric. n. 249/2008, la quale rappresentava i due motivi di ricorso fondati essenzialmente sull’assenza di previa v.i.a. in relazione al raddoppio dell’impianto – cui conseguiva il raddoppio della quantità alimentabile – in seguito alla modifica del forno, sulla carenza di attenzione alla normativa sulle emissioni in atmosfera, a quella sugli scarichi ed a quella sull’inquinamento acustico. Tale provvedimento era poi integrato da altra determinazione dirigenziale n. 148/EC del 19 settembre 2008, non impugnata. Nel frattempo, però, l’Amministrazione provinciale proseguiva la sua attività e adottava la deliberazione di Giunta provinciale n. 535 del 6 ottobre 2009 con cui – a fronte del progetto di ampliamento dello stabilimento in questione presentato dalla Chimet spa, in data 14 giugno 2006 – approvando il relativo parere del Nucleo di Valutazione, esprimeva parere negativo in merito alla compatibilità ambientale del progetto di ampliamento in questione ma dava atto, con riferimento all’esercizio dell’attuale stabilimento, sulla base dei contenuti e delle motivazioni del giudizio conclusivo dell’inchiesta pubblica svolta e della documentazione presentata, che il procedimento compiuto in sede di v.i.a. sull’esistente consentiva di confermare le autorizzazioni ambientali esistenti relative agli attuali livelli produttivi e di trattamento. La Provincia, infine, avviava il relativo procedimento di riesame dell’a.i.a. già rilasciata, comunicando l’avvio del procedimento in data 15 ottobre 2009, cui seguiva la pubblicazione da parte della Chimet spa del relativo avviso su un quotidiano locale in data 29 ottobre 2009, la relativa conferenza di servizi nelle sedute del 5 e 20 novembre 2009, 17 dicembre 2009, 19 gennaio 2010, 2 febbraio 2010, e rilasciava nuova autorizzazione integrata ambientale con determinate prescrizioni". Veniamo poi alle motivazioni del rigetto dei ricorsi: "risulta che il primo motivo di ricorso lamenta l’assenza di una procedura di valutazione ambientale precedente al rilascio dell’a.i.a. di cui al relativo provvedimento impugnato, anche in virtù di un ampliamento del forno ivi indicato, risalente comunque al 2001, che avrebbe dato luogo ad una modifica essenziale dell’impianto. Ebbene, come sopra accennato, risulta invece che tale valutazione ambientale sia stata effettuata precedentemente al rilascio dell’a.i.a. del 2010, in occasione della specifica domanda avanzata dalla Chimet spa in relazione al progetto di ampliamento, risanamento ambientale e riqualificazione paesaggistica dello stabilimento in questione. Che la valutazione ambientale riguardava l’intero impianto e non soltanto le parti da modificare era chiarito nel verbale della riunione tenutasi presso il Ministero dell’Ambiente in seguito a apertura di una procedura da parte della Commissione europea sul punto, in seguito ad esposte pervenutile, e nella nota del 9 maggio 2008 in cui la Provincia di Arezzo comunicava alla Chimet spa che l’attività istruttoria sarebbe stata condotta sulla totalità degli impianti, sia esistenti che derivanti dalle modifiche sostanziali richieste, con conseguente richiesta di invio di specifica documentazione integrativa sull’esistente da parte della Chimet spa. Su tale domanda l’Amministrazione provinciale promuoveva una formale inchiesta pubblica, conclusa con parere del costituito Comitato secondo cui, pur esprimendosi negativamente in ordine alla domanda di v.i.a. per l’ampliamento, non risultavano in relazione agli attuali livelli produttivi e di trattamento situazioni di contaminazione tali da richiedere la chiusura degli impianti o anche riduzioni dei livelli produttivi e di trattamento attualmente autorizzati. Lo stesso Nucleo di valutazione dell’Amministrazione provinciale si esprimeva, condividendo le conclusioni del Comitato, anche sul procedimento di v.i.a. svolto sull’impianto esistente. Il tutto, poi, confluiva nella deliberazione della Giunta provinciale n. 535 del 6 ottobre 2009 la quale – come sopra richiamato – dava atto, con riferimento all’esercizio dell’attuale st
abilimento, sulla base dei contenuti e delle motivazioni del giudizio conclusivo dell’Inchiesta Pubblica, che il procedimento svolto in sede di v.i.a. su quello esistente consentiva di confermare le autorizzazioni ambientali relative agli attuali livelli produttivi e di trattamento, ferma restando la necessità di procedere all’aggiornamento dell’a.i.a. già rilasciata, come poi avvenuto con il riesame, revoca e sostituzione di cui al provvedimento dirigenziale del 16 marzo 2010". Con la bocciatura dei ricorsi, uno dei quali conteneva anche una richiesta di risarcimento danni per 10 milioni di euro, tutti i ricorrenti sono stati anche condannati a risarcire le spese legali alla Provincia ed alla Chimet. "A distanza di anni dall’inizio di questa vicenda – è il commento finale del Presidente della Provincia -, si pongono finalmente dei punti fermi, con la pronuncia del Tribunale Amministrativo che conferma la legittimità e la regolarità dell’operato della Provincia nei confronti della società Chimet. Non c'è nessun entusiasmo da parte nostra oggi, ma solo la consapevolezza di aver operato nel rispetto non soltanto delle leggi, ma anche della tutela della salute dei cittadini e di quella del nostro territorio".