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Lavoratori esodati: per ora sono salvi in 65 mila

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Lavoratori esodati: per ora sono salvi in 65 mila

Lavoratori esodati, arriva il decreto attuativo. E' stato pubblicato infatti sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 il Decreto Ministeriale 1° Giugno 2012 che disciplina le modalità di attuazione dell’articolo 24, comma 14, della legge 22 dicembre 2011 n. 214 – recante disposizioni in materia di accesso al pensionamento di lavoratori in particolari condizioni – e fissa in 65.000 il limite massimo numerico dei soggetti interessati alla salvaguardia. A darne notizia è il Patronato Inapa di Arezzo che è a disposizione di tutti gli interessati presso la sede di via Tiziano n° 32 (Tel.800.352203) e offre gratuitamente consulenza e assistenza.

I lavoratori interessati alla salvaguardia devono essere in possesso di specifiche condizioni:
a)i lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 devono aver cessato l’attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011;

b)i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 devono aver cessato l’attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011;

c)per titolari, alla data del 4 dicembre 2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il DM non inserisce alcuna altra condizione, mentre per i soggetti che siano divenuti titolari della prestazione da data successiva è necessario che l’accesso alla prestazione straordinaria risulti autorizzato dall’INPS;

d)gli autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione ante 4 dicembre 2011:

1. non devono aver ripreso l’attività lavorativa successivamente al rilascio dell’autorizzazione;
2. devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;
3. devono perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione tali da comportare la decorrenza della stessa entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011, vale a dire entro il 6 dicembre 2013 (si ricorda, al riguardo e benché superfluo, che per i salvaguardati dall’applicazione delle nuove disposizioni rimane vigente la precedente disciplina delle finestre);

e)per i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, oppure abbiano avuto, alla stessa data, il provvedimento d’esonero il DM non inserisce alcuna altra condizione;

f)per i lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave, di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, alla data del 31 ottobre 2011, che perfezionino il requisito contributivo dei 40 anni, indipendentemente dall’età, entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo il DM non inserisce alcuna altra condizione;

g)i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31.12.2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412ter del codice di procedura civile lavorativa e che siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, secondo quanto previsto dalla normativa precedente alla riforma pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, vale a dire entro il 6 dicembre 2013, non devono essersi rioccupati in nessun’altra attività;

h)i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31.12.2011, in ragione di accordi collettivi di incentivo all’esodo e che siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, secondo quanto previsto dalla normativa precedente alla riforma pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, vale a dire entro il 6 dicembre 2013, non devono essersi rioccupati in nessun’altra attività.

Di notevole importanza è la disposizione contenuta nell’articolo 4 del D.M. in argomento, che pone in capo ad alcune categorie di lavoratori salvaguardati di cui alle lettere e) f) g) h) – lavoratori in esonero, lavoratori in congedo per disabilità dei figli, cessati individuali – l’onere di presentare domanda di accesso al beneficio entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Pertanto la suddetta domanda deve essere presentata entro il 22 novembre 2012:
1. dai lavoratori in esonero alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti in base alla residenza, corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il provvedimento di esonero con indicazione degli estremi dello stesso;
2. dai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti in base alla residenza, corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il provvedimento di congedo con indicazione degli estremi dello stesso;
3. dai lavoratori cessati in ragione di accordi individuali sottoscritti degli articoli 410, 411 e 412ter alle Direzioni Territoriali del Lavoro innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi stessi;
4. dai lavoratori cessati in ragione di accordi collettivi di incentivo all’esodo alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti in base alla residenza.