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Consulenti lavoro, Consulta riscrive art.19 Statuto lavoratori

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Roma, 31 lug. (Labitalia) – "Una sentenza di grande rilevanza per le relazioni sindacali nel Paese e che riscrive l'art.19 dello Statuto dei lavoratori". Lo scrivono i consulenti del lavoro, nel parere n. 3 della Fondazione Studi. Con la sentenza la Corte Costituzionale, sottolineano, "non considera più, anzi non ha mai considerato, la sottoscrizione del contratto come parametro affidabile per misurare la rappresentatività del sindacato"."Al riguardo -spiegano gli esperti- si può soltanto osservare che la capacità del sindacato (non solo di essere ammesso alla trattativa, ma) di condizionare il contenuto del contratto, ottenendo la sottoscrizione della controparte, non è un fatto del tutto neutro ai fini della misurazione della rappresentatività: è evidente, infatti, che il datore di lavoro ha interesse a includere nell'accordo tutte le sigle effettivamente rappresentative in azienda, in grado di spiegare forme efficaci di lotta sindacale"."L'aspetto più delicato -evidenziano i consulenti del lavoro- sembra quello relativo alla definizione del concetto di 'partecipazione alla negoziazione', che rappresenta attualmente il parametro per il conseguimento dei diritti sindacali". In altre sentenze della Corte Costituzionale sullo stesso art. 19, ricordano gli esperti, si ribadisce il concetto "secondo cui è necessario che il sindacato dimostri la 'capacità di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale", cioè che vi sia una "partecipazione attiva al processo di formazione del contratto'", concetto che viene ripreso anche da quest'ultima sentenza. "Il sindacato, dunque, deve essere presente al tavolo ma deve anche dimostrare di essere accreditato dalla controparte nella trattativa, anche se in mancanza di accordo finale", dicono i consulenti.Rimane in piedi, concludono i consulenti, "la questione della individuazione di un criterio selettivo della rappresentatività del sindacato, ai fini del riconoscimento dei diritti del Titolo III dello Statuto dei lavoratori, nelle aziende in cui manca del tutto un contratto collettivo applicato". "Sul punto, la Corte Costituzionale, nel rimandare la questione al legislatore ordinario, suggerisce significativamente alcuni parametri alternativi, come ad esempio quello associativo basato sul numero degli iscritti ovvero l'introduzione di un obbligo a trattare con le organizzazioni che superino una certa soglia di sbarramento".