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Tempo determinato con nuove regole dal 21 marzo

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Tempo determinato con nuove regole dal 21 marzo
Marco Polci

Eliminato l’obbligo di motivare i contratti a termine, possibilità di 8 proroghe in 36 mesi e tetto del 20% dell’organico per il ricorso agli stessi. Il decreto legge n. 34/14, in vigore dal 21 marzo, contiene importanti novità in materia di contratto a tempo determinato, oltre all’apprendistato e al DURC. Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro ha diramato la circolare n. 5/2014 con la quale vengono analizzati i contenuti del decreto.

La nuova norma stabilisce come unico limite quello della durata massima del contratto, che non può superare i 36 mesi complessivi, comprese le eventuali proroghe. Tale limitazione si applica a prescindere dalle mansioni esercitate dal lavoratore e riguarda anche la somministrazione a tempo determinato. La nuova disciplina libera in modo generalizzato la stipulazione del contratto a termine dal vincolo delle causali.

Un’importante novità, e allo stesso tempo una limitazione rispetto al passato, consiste nel fatto che la norma introduce un tetto massimo di 36 mesi anche al primo contratto a termine; aspetto, invece, non presente nella previgente disciplina dal momento che il limite dei 36 mesi si applicava soltanto in caso di «successione di contratti a termine».

La nuova disposizione introduce, inoltre, il limite del 20% dell’organico complessivo, per la stipulazione dei contratti a termine. Tale limite vale per tutte le imprese che occupano più di 5 dipendenti, mentre è in ogni caso garantita la possibilità di avviare almeno un contratto a termine per quelle sino a 5 dipendenti. Il 20% va verificato di volta in volta al momento della decorrenza giuridica di ciascun contratto di lavoro.

Modifiche si registrano anche per il regime della proroga del contratto a termine. In particolare, la proroga non e più ammessa «una sola volta», ma «fino a un massimo di 8 volte», che si sommano alla durata del contratto originario. Inoltre, viene soppresso il requisito delle ragioni oggettive della proroga, in coerenza con la soppressione delle causali per la stipulazione del contratto. Rimane invece in essere la necessita che la proroga si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto e stato stipulato. La nuova disciplina si applica anche ai contratti di lavoro a termine in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto (21.3.2014).

Il legislatore con il medesimo dl ha coordinato anche la disciplina della somministrazione a tempo determinato.