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Nuove regole contratto a termine: istruzioni del ministero

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Il Ministero del Lavoro, anche alla luce delle osservazioni fatte con propria circolare da Fondazione studi Consulenti del lavoro sulla legge di conversione del Jobs Act, è recentemente intervenuto in maniera analitica sulla disciplina del contratto a termine: confermata la acausalità, pur nel limite di durata che non deve superare i 36 mesi, proroghe incluse.

Il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore non può  eccedere, in assenza di diversa previsione contrattuale, il limite del 20 per cento del numero  dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.  La forza aziendale presente il primo giorno dell’anno dunque costituisce dunque una sorta di fotografia che rende “inefficaci” tutte le successive variazioni in aumento o in diminuzione della forza lavoro che intervengono in corso di anno. Per i datori di  lavoro  che  occupano fino  a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Per ciascun lavoratore assunto in violazione del limite percentuale introdotto dalla norma, si applica una sanzione amministrativa:

–       pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese  superiore ai quindici giorni di durata del rapporto di lavoro; se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno e

–       pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese  superiore ai  quindici  giorni di  durata del rapporto di  lavoro;  se il numero dei lavoratori assunti  in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, previo consenso da parte del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi:  in questo caso le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell’arco del triennio, indipendentemente dal numero dei rinnovi, per lo svolgimento di  mansioni equivalenti.

Rimane confermato il principio per cui il limite dei 36 mesi non si applica alle attività stagionali ed  a quelle individuate dalla contrattazione collettiva, né all’ulteriore  successivo  contratto a termine, da sottoscriversi presso la Direzione territoriale del lavoro competente.