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Al via il bonus per assunzione di licenziati

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Al via il bonus per assunzione di licenziati
Marco Polci

I  datori di lavoro privati che nel 2013 abbiano assunto lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo – connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro – possono essere ammessi ad un beneficio mensile di € 190 per 6 mesi (tempo determinato) o per 12 mesi (tempo indeterminato). A tale tipologia di lavoratori sono equiparati anche coloro che abbiano accettato l’estinzione del rapporto lavorativo in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

E’ la circolare Inps n. 32/14 a fornire le istruzioni operative per poter applicare il Decreto Direttoriale n. 264/13. Il beneficio si applica anche in caso di: proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto; e di proroga e trasformazione a tempo indeterminato – effettuata nel 2013 – di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste della c.d. “piccola mobilità”. In questo caso il lavoratore deve essere stato licenziato nei 12 mesi precedenti l’assunzione originaria. Il beneficio non è riconosciuto se la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore.

Dopo la prima assunzione a termine, non decadono i requisiti per una nuova assunzione agevolata se, alla data dell’assunzione successiva, non sono ancora trascorsi 12 mesi dal licenziamento.

Per i rapporti a tempo determinato, il beneficio è riconosciuto anche se il rapporto ha una durata inferiore a 6 mesi e verrà proporzionalmente ridotto.

Il beneficio è riproporzionato anche in caso di rapporto a tempo parziale.

Poiché il beneficio promuove la ricollocazione ricordiamo che la nuova agevolazione non spetta se è applicabile un diverso incentivo già previsto da norma regionale o statale.

L’Inps precisa che l’agevolazione non spetta in caso di rapporto di apprendistato, poiché è già previsto un regime contributivo agevolato.

Ai fini dell’ammissione ai benefici l’azienda, per il tramite del proprio Consulente del Lavoro, deve inviare all’istituto specifica istanza telematica entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare (13.03.2014). In caso di accoglimento dell’istanza, i datori riceveranno specifica comunicazione contenente l’importo complessivo delle quote di ripartizione mensile del beneficio che sarà fruibile tramite conguaglio o compensazione con i contributi dovuti.