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Consulenti, cambio mansioni passa da commissioni certificazione

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Roma, 23 lug. (Labitalia) – “Patti di demansionamento del lavoratori solo con il placet delle commissioni di certificazione costituite anche presso gli Ordini dei consulenti del lavoro. Questa una delle novità del decreto legislativo numero 81 del 2015, relativo all’attuazione della delega sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione dei mansioni, che vede i consulenti del lavoro assumere un ruolo anche nella fase di assistenza delle parti durante il procedimento di certificazione”. Lo rende noto, in una comunicazione agli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro la Fondazione Studi della categoria.
“Dopo 45 anni -spiega- sparisce, infatti, la nullità degli accordi modificativi delle mansioni peggiorative rispetto a quelle d’assunzione prevista dallo Statuto dei lavoratori. Un divieto che non lasciava spazio ad eventuali richieste del lavoratore per specifiche esigenze e la giurisprudenza aveva salvato l’estrema ipotesi di accordi intervenuti per evitare un licenziamento”.
“Un paradosso, una norma a salvaguardia -avverte- dei diritti del lavoro finiva per penalizzarlo. Il legislatore, molto pragmaticamente, contempera le due esigenze facendo spazio, da un lato, all’ammissione degli accordi tra le parti ma, dall’altro, perdendo due garanzie. La prima riguarda la finalità degli accordi, la seconda la verifica della genuinità”.
“Sotto il primo profilo -spiega la Fondazione Studi- il nuovo articolo 2103 del Codice Civile prevede che possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore riguardante una delle seguenti ipotesi: conservazione dell’occupazione; acquisizione di una diversa professionalità; miglioramento delle condizioni di vita”.
“Al fine di soddisfare il requisito della legittimità e genuinità del patto -avverte- il decreto prevede che l’accordo deve essere stipulato presso le commissioni di certificazione (che sono costituite anche presso gli ordini dei consulenti del lavoro). I consulenti del lavoro potranno prestare assistenza alle parti non solo nella fase di studio, ma anche durante il procedimento certificatorio”.
In particolare, precisa, “sotto il profilo della genuinità del patto, a garanzia dei diritti del lavoratore, l’articolo 2103 del Codice Civile, al 6° comma dice che il lavoratore può farsi assistere da un consulente del lavoro, da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato”.
“Dunque -sottolinea la Fondazione Studi- se un lavoratore volesse assicurare una maggiore presenza in famiglia e chiedesse una modifica delle mansioni, dalla quale deriva un sotto inquadramento peggiorativo rispetto a quello d’assunzione, potrebbe certamente sottoscrivere un patto di demansionamento”.
“E il datore di lavoro -precisa- potrà certamente aderire alla richiesta senza il rischio che lo stesso venga considerato nullo, ma a condizione che il patto venga stipulato presso le commissioni di certificazione. Va evidenziato, inoltre, che il patto di demansionamento, sulla base del nuovo inquadramento, prevede anche la rideterminazione, evidentemente peggiorativa prevista ai commi 2 e 4 dell’articolo 2103 del Codice Civile”.