Home Nazionale Tortura, in discussione alla Camera il ddl che introduce il reato nell’ordinamento

Tortura, in discussione alla Camera il ddl che introduce il reato nell’ordinamento

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Roma, 7 apr. (AdnKronos) – E’ all’ordine del giorno della Camera di questa settimana la legge che introduce nell’ordinamento italiano il reato di tortura, già approvata dal Senato, previsto da una serie di atti internazionali (la Convenzione di Ginevra del 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; la Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950; la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948; la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000; la Convenzione Onu del 1984 contro la tortura ed altri trattamenti e pene crudeli, inumane e degradanti; lo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale del 1998).
Il testo, composto di sette articoli, prevede che la tortura sia reato comune, punibile con la reclusione da 4 a 10 anni. Il delitto si realizza quando un soggetto, con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, cura o assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche, a causa dell’appartenenza etnica, dell’orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose. Inoltre si verifica tortura quando le violenze e le minacce sono finalizzate ad ottenere informazioni o dichiarazioni; a infliggere una punizione; a vincere una resistenza.
Sono previste aggravanti, a cominciare da quella che scatta quando il reato è compiuto da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio. In questo caso occorre che il responsabile abbia agito con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio. La sofferenza patita dalla persona offesa deve essere ulteriore rispetto a quella insita nell’esecuzione di una legittima misura privativa della libertà personale o limitativa di diritti. In questo caso la pena della reclusione varia da un minimo di 5 ad un massimo di 12 anni.
Sono poi previste altre aggravanti: l’avere causato lesioni personali, lesioni personali gravi, lesioni personali gravissime; la morte della persona offesa, quale conseguenza non voluta. In questo caso la pena prevista arriva ad un massimo di 30 anni di reclusione, più severa, per il maggior disvalore sociale, rispetto a quella prevista per l’omicidio preterintenzionale (reclusione da 10 a 18 anni). Scatta invece l’aggravante con possibilità di ergastolo quando si è volontariamente provocata la morte della persona offesa.
La legge in discussione introduce poi nell’ordinamento il reato di istigazione a commettere tortura, commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni si applica a prescindere dalla effettiva commissione del reato di tortura, per la sola condotta di istigazione.
E’ previsto che dichiarazioni ottenute attraverso il delitto di tortura non siano utilizzabili in un processo penale, a meno che non servano contro l’autore del fatto e solo al fine di provarne la responsabilità penale. Sono raddoppiati i termini di prescrizione.
Il testo poi vieta le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni qualvolta sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi di provenienza degli stranieri, essi possano essere sottoposti a tortura.
Stop alle immunità diplomatiche per agenti diplomatici che siano indagati o siano stati condannati nei loro Paesi d’origine per il delitto di tortura e questo sia per l’azione di tribunali nazionali che di Corti internazionali.
Infine, obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura.