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Consulenti del lavoro, chiarimenti su Tfr a Fondo Tesoreria Inps

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Roma, 14 nov. (Labitalia) – Il versamento del Tfr (trattamento di fine rapporto) del lavoratore al fondo di tesoreria Inps in caso di cessione azienda, fallimento, obblighi conseguenti e dichiarazione di incapienza è oggetto di approfondimento da parte della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che con il parere n.10/2016 cerca di fare chiarezza sulla materia.
In particolare il testo analizza il caso in cui il lavoratore non abbia percepito il Tfr accantonato presso il fondo di tesoreria gestito dall’Inps, anche a seguito di incapienza dei contributi.
“Passando ad analizzare la questione del pagamento al lavoratore della quota accantonata al fondo e di conseguenza il conguaglio da parte del datore di lavoro con i contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva -precisano i consulenti-, il decreto 30/1/2007 al punto 4 prevede che l’importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva. Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all’erogazione dell’importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso”.