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Forfettari-riduzione INPS solo con domanda entro il 28 febbraio

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Forfettari-riduzione INPS solo con domanda entro il 28 febbraio
fiscali

Solo presentando apposita istanza all’INPS tramite il modulo inserito nel “cassetto previdenziale” i contribuenti minimi potranno godere dell’agevolazione contributiva prevista dalla Legge di Stabilità. La legge 208/15 è intervenuta modificando i termini dell’agevolazione contributiva INPS per i contribuenti forfettari.

Nella precedente versione coloro che nel 2015 avevano optato per il regime forfettario revisto dalla legge 190/14 potevano, a richiesta, avvalersi dell’agevolazione contributiva ai fini INPS che prevedeva la possibilità di determinare l’importo da versare calcolandolo in base al reddito conseguito. In questo modo decadeva, di fatto, l’obbligo del versamento dei contributi minimi. La nuova legge di Stabilità (208/15) ha invece modificato tale comportamento ripristinando il minimale anche se ridotto del 35%.

Marco Rosati
Marco Rosati

Con una nota di pochi giorni fa l’INPS chiarisce che la nuova agevolazione, oltre ad essere facoltativa, è soggetta a istanza da presentare entro il giorno 28 febbraio (quest’anno il 29 essendo il 28 domenica). La mancata presentazione dell’istanza entro tale data comporta l’accesso all’agevolazione con decorrenza dal 1à gennaio dell’anno successivo. Inoltre l’INPS fa presente che sono tenuti alla comunicazione anche i forfettari che avevano già espresso la loro volontà nel 2015.

 

RICORDA

1) E’ sempre previsto un minimale pari al 35% del contributo minimo dovuto da artigiani e commercianti.
2) L’agevolazione è facoltativa. E’ necessaria la domanda.
3) Il modulo per l’istanza si trova all’interno del cassetto previdenziale INPS.
4) Per le posizioni già attive il termine di presentazione della domanda è fissato al 28 febbraio di ogni anno. Il termine è perentorio.
5) La comunicazione tardiva preclude l’agevolazione per l’anno in corso. Il contribuente potrà avvalersi della riduzione dal 1° gennaio 2017.
6) Per le nuove attività la domanda dovrà essere inviata all’INPS, tramite cassetto previdenziale, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
7) Sono esclusi dall’agevolazione i forfettari iscritti alla Gestione Separata i quali continueranno ad applicare, al reddito conseguito, la percentuale di contribuzione piena.