(AdnKronos) – “In conclusione, si è ritenuto di passare in rassegna le principali criticità rilevate in sentenza al fine di dimostrare che l’elaborato del Giudice di primo grado non sia stato in grado di dimostrare, mediante un percorso motivazionale logico, consequenziale e coerente, per quali ragioni l’imputato sia stato assolto dalla imputazione ascrittagli con la formula più volte citata – spiegano il Procuratore aggiunto Teresi e i pm Tartaglia, Del Bene e Di Matteo – Si ritiene che una analisi attenta e completa degli elementi di prova addotti dalla pubblica accusa avrebbe invece dovuto portare alla pronuncia di condanna di Calogero Mannino in ordine alla contestazione mossa; la grave sottovalutazione di taluni (numerosi) fatti significativi, la totale assenza di valutazione di altri fatti, la lettura e la valutazione armonica di tutti questi elementi di prova, avrebbero imposto una conclusione diversa del presente processo”.
E “al fine di dare compiuta prova delle superiori affermazioni, in ordine al modo affrettato con cui il primo giudice ha liquidato le vicende inerenti al ruolo dell’imputato nella stagione precedente e successiva alle stragi del ‘92/93”, i pm riportano “per intero le conclusioni adottate dal Pubblico Ministero nel corso della requisitoria finale del giudizio abbreviato, così da consentire al Giudice del gravame di apprezzare per intero le numerose lacune lamentate e di addivenire alla riforma della sentenza impugnata”.