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Energia: per contratti fornitura non confermati possibile ripristino veloce (3)

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(AdnKronos) – Se il venditore accoglie il reclamo (in assenza di evidenze documentali che provino il rispetto delle misure preventive per la conferma del contratto e se ha aderito alla procedura di rispristino) dovrà comunicare al cliente: la possibilità di aderire volontariamente alla procedura di ripristino del contratto ancora in essere con il venditore precedente a quello contestato (con le modalità e le rispettive tempistiche), con l’applicazione da parte del venditore contestato delle condizioni economiche definite dall’Autorità ; la facoltà, nel caso di non adesione alla procedura ripristinatoria, di attivare (come condizione necessaria per poi poter accedere alla giustizia ordinaria) la Conciliazione presso l’Autorità o eventuali altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ai quali il venditore si impegna a partecipare; il diritto del cliente di accedere in ogni momento (anche in esito alla procedura di ripristino) agli altri mezzi di ricorso amministrativi e/o giudiziari per l’esercizio delle ulteriori azioni previste dall’ordinamento.
Se il venditore rigetta il reclamo dovrà inoltre comunicare al cliente che se aderisce alle misure ripristinatorie il reclamo potrà essere trasmesso allo Sportello del consumatore per una verifica documentale in merito al rispetto da parte del venditore delle misure preventive. In caso di mancata risposta al reclamo, il cliente si potrà rivolgere direttamente allo Sportello, che fornirà le informazioni opportune per le eventuali azioni a tutela.
Il cliente domestico dovrà comunicare al venditore la volontà di aderire alla procedura ripristinatoria entro 20 giorni solari, dalla data di consegna al vettore postale incaricato della risposta motivata del venditore al reclamo del cliente, o dalla data di invio della risposta motivata al reclamo mediante posta elettronica.