Roma, 19 giu. (Labitalia) – “Il datore di lavoro che nel licenziamento economico non valuta la possibilità di ricollocazione del lavoratore il cui posto è stato soppresso, va incontro a una sanzione per licenziamento illegittimo, ma non è detto che il lavoratore possa pretendere la tutela reintegratoria e la conservazione del posto di lavoro. Lo evidenzia la Corte di Cassazione con la sentenza numero 10435 del 2 maggio 2018, che viene approfondita nella nota giurisprudenziale della Fondazione Studi consulenti del lavoro”. E’ quanto si legge in una nota.
“La suprema Corte -spiegano i consulenti del lavoro- sottolinea la necessità di verificare la sussistenza di entrambi i presupposti di legittimità e, quindi, sia delle ragioni inerenti all’attività produttiva, sia dell’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore, per graduare l’eventuale sanzione”.
“Si tratta -ricordano- della prima sentenza sull’applicazione dell’obbligo di repechage secondo il nuovo art. 18, disegnato dalla riforma Fornero relativamente all’ipotesi di ‘manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo'”.