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Festa del Perdono 2021: il Sindaco di Montevarchi fissa le regole da seguire

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Festa del Perdono 2021: il Sindaco di Montevarchi fissa le regole da seguire

In occasione delle festività del Perdono 2021 al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti e il rispetto dell’ordine pubblico, previo parere della Questura e della Prefettura, il Sindaco di Montevarchi ha emesso un’ordinanza che regolamenta alcuni comportamenti in determinate strade e aree.

In particolare nell’ordinanza si legge che dalle ore 14.00 di sabato 4 settembre e fino alle ore 1.00 del 6 settembre è vietata la vendita per asporto, somministrazione ed introduzione di bevande di qualsiasi genere compresi gli alcoolici, in contenitori di vetro e lattine di alluminio. E’ consentita la somministrazione e la vendita per asporto di bevande purché siano debitamente confezionati, in involucri di carta, plastica leggera o materiale equipollente richiudibili che dovranno essere aperte al momento dell’acquisto e date al consumatore senza il tappo di chiusura. E’ consentita la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o in lattina di alluminio ai soli avventori seduti ai tavoli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande compresi quelli temporanei esercitati dalle associazioni che organizzano la manifestazione ovvero la consumazione delle stesse in piedi presso il bancone dell’esercizio di somministrazione. E’ consentita la consumazione di bevande in contenitori di vetro o in lattina di alluminio, ai soli avventori seduti ai tavoli predisposti per l’evento nell’area interessata alla manifestazione dal Comitato Organizzatore. E’ fatto divieto a tutti coloro che interverranno alla manifestazione di che trattasi di utilizzo di spray urticanti e similari. E’ fatto divieto di depositare sul suolo pubblico nei punti in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande bombole di gas e anche di stoccare le stesse su veicoli appositamente attrezzati, in numero superiore a quello strettamente necessario al funzionamento delle attrezzature utili alla somministrazione.

Tali disposizioni si applicano nelle seguenti strade e piazze: P.zza Garibaldi, Via Roma, Via Cennano, Via Marzia, Via Isidoro Del Lungo, Via Poggio Bracciolini, Via Mochi, Via Trento, P.zza XX Settembre, Via Trieste, P.zza Vittorio Veneto, P.zza Mazzini, P.zza Donatori di Sangue, P.zza Varchi, P.zza Magiotti, P.zza Umberto I ed i Vicoli compresi nell’area sopra descritta, nonché su Via Fonte Moschetta (tratto compreso tra P.zza XX Settembre e P.zza S. Allende), P.zza Toti, Via Dante, L.go B. Peri, P.zza S. Allende, P.zza della Repubblica, Viale Matteotti (tratto compreso tra P.zza della Repubblica e Via Podgora), P.zza C. Marchesi.