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Inps: le precisazioni sugli Assegni Familiari

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Inps: le precisazioni sugli Assegni Familiari

L’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha
istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, ha previsto che “limitatamente
ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di
essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui
all’articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797”.

Pertanto, si comunica che a partire dal 1° marzo 2022:

a) non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare
(ANF) e di Assegni familiari (AF), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali
subentra la tutela dell’Assegno unico;

b) continueranno ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo
familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari composti
unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente
separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti
ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o
mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro,
nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il
diritto a pensione ai superstiti.

Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente
almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico
con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si
potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare.

Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si
ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF
ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle,
fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF.
Per approfondimenti: circolare Inps n. 34 del 28 febbraio 2022.

 

Si allega di seguito uno schema di sintesi delle nuove disposizioni per le categorie
di lavoratori o titolari di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente gestite
dall’Inps: Assegno al Nucleo Familiare (ANF) Decorrenza Domande di ANF presentate per periodi a partire dal 1° marzo.

2022

Beneficiari

a) Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari
di prestazioni da lavoro dipendente;
b) Lavoratori domestici e domestici somministrati;
c) Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2,
comma 26, della L. 335/1995;
d) Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;
e) Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF;
f) Percettori di NASpI;
g) Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA;
h) Beneficiari di prestazioni antitubercolari;
i) Lavoratori in aspettativa sindacale;
j) Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;
k) Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a
carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);
l) Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è
prevista la corresponsione dell’ANF.

Requisiti (da possedere alla data del 1° marzo 2022):

Composizione del nucleo familiare
Il nucleo familiare del richiedente è composto:
 dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed
effettivamente separato;
 dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni
compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a
causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e
permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro,
nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non
abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Condizioni:

Nel nucleo familiare non deve essere presente:
a) un figlio minorenne a carico;
b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21
anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale,
ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda
un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro
presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolga il servizio civile universale;
c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.