Home Arezzo Ordinanza n. 1234/2022: al dipendente non vaccinato sospeso deve essere corrisposto l’assegno alimentare

Ordinanza n. 1234/2022: al dipendente non vaccinato sospeso deve essere corrisposto l’assegno alimentare

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Ordinanza n. 1234/2022: al dipendente non vaccinato sospeso deve essere corrisposto l’assegno alimentare
Accolta dal Tar del Lazio la richiesta del dipendente sospeso perché non vaccinato.
Riconosciuto al ricorrente metà dello stipendio in quanto nel merito è necessario approfondire il bilanciamento tra tutela della salute e diritto alla retribuzione.
Al seguente link è possibile visualizzare l’ordinanza n. 1234 del 25 febbraio 2022.
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=27513:t-a-r-lazio,-sez-5,-25-febbraio-2022,-n-1234-necessario-contemperamento-tra-la-tutela-della-salute-con-il-diritto-allo-stipendio-dei-lavoratori&catid=20&Itemid=138
Il TAR del Lazio ha accolto la domanda del dipendente sospeso dal lavoro e dalla retribuzione perché non vaccinato, riconoscendogli un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio e rinvia l’udienza per trattare il merito della questione a maggio, perché è necessario contemperare la tutela della salute con il diritto allo stipendio dei lavoratori.

Il Presidente Sebastiano Zafarana Leonardo Spagnoletti considerato che il ricorso richiede un approfondimento di merito in relazione ai profili di doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo – cui è funzionalizzato l’obbligo vaccinale – e l’assicurazione di un sostegno economico vitale – idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita, nel caso di sospensione dell’attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi e successivi richiami, c.d. booster – tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo, ha accolto l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 6 maggio 2022.
L’ordinanza del TAR impone adesso al Ministero di riconoscere la metà della retribuzione al personale sospeso in attesa dell’udienza pubblica di merito della Consulta prevista per il prossimo 6 maggio, durante la quale sarà discussa la costituzionalità della norma che ha introdotto l’obbligo vaccinale.
Viene quindi disposto che al ricorrente sia corrisposto un assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività, confermando il decreto monocratico del 27/01/2022 n. 544, nei sensi indicati.

fonte: https://www.studiocataldi.it/