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Diritto all’assegno di divorzio

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Cassazione civile sez. I sentenza 20/01/2006 n. 1179

Il fatto in esame

Il marito impugna la sentenza del Tribunale di Firenze che pronuncia lo scioglimento del matrimonio e contesta l’attribuzione dell’assegno di divorzio alla moglie.
Quest’ultima assume che il suo reddito presente si era ridotto rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio.
Il marito tra i motivi dell’appello deduce che la ex moglie aveva iniziato una convivenza more uxorio. Tale rapporto per le circostanze in concreto e la sua durata aveva le caratteristiche tali da far ragionevolmente ritenere che l’ex moglie non si trovasse più in quella situazione di bisogno capace di giustificare un assegno da parte dell’ex coniuge.
La Corte di Cassazione dà ragione alla Corte d’Appello che ritiene sussistente il diritto alla percezione dell’assegno di divorzio da parte della ex moglie tenuto conto della “sperequazione fra i redditi dei coniugi….comparativamente considerati” e delle condizioni economiche dell’ex marito
Circa la convivenza more uxorio della ex moglie l’appellante non ha né fornito né offerto alcuna prova in ordine a prestazioni economiche continuative effettuate da parte del convivente.

Si segnala

Così la Corte di Cassazione ritiene che il Giudice d’Appello, abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui, “in assenza di un nuovo matrimonio, permane il diritto all’assegno di divorzio anche se il richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, salvo che sia data la prova, da parte dell’ex coniuge, che tale convivenza ha determinato un mutamento in melius, (…)delle condizioni economiche a seguito di un contributo al suo mantenimento ad opera del convivente. (…) La relativa prova non può essere limitata a quella della mera instaurazione e della permanenza di una convivenza siffatta, risultando detta convivenza di per sé neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche dell’istante. (….). La dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni economiche dell’avente diritto può essere data con ogni mezzo di prova anche presuntiva, soprattutto attraverso il riferimento ai redditi ed al tenore di vita della persona con il quale il richiedente l’assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del Giudice, che dalla convivenza more uxorio il richiedente stesso tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego o la minor quantificazione dell’assegno” .
Non è pensabile ottenere le prove, mediante le indagini della polizia tributaria in quanto queste sono previste dalla L. n. 898 del 1970, art. 5 comma 9 “in caso di contestazioni (…..) sui redditi e patrimoni dei coniugi” (e quindi, non dei terzi) e sul loro effettivo tenore di vita.

Articlolo scritto da: Avv. Laura Guidelli