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Ministero dell?interno sulle surroghe

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In riferimento alle polemiche politiche di questi giorni e alla decisione dei gruppi consiliari di opposizione di non votare le surroghe dei consiglieri comunali dimissionari, che vasta eco hanno avuto sui mezzi d?informazione, il sindaco Luigi Lucherini e il presidente del Consiglio Comunale, Oreste Civitelli, hanno ricevuto stamani dal prefetto di Arezzo, Maurizio Di Pasquale, copia della nota con cui la direzione centrale per le autonomie del Ministero dell?interno ha espresso il proprio avviso sulla questione.

?(?) Questa direzione centrale ? si legge nel testo ? ritiene di poter condividere la posizione assunta dal difensore civico regionale sia per quanto concerne la natura della surroga, inquadrabile come atto obbligatorio per legge, sia in merito alla perdurante attivabilità, da parte di tale organo regionale, del potere sostitutivo di cui all?art. 136 del T.U.O.E.L. 267/2000 al fine di provvedere alla surroga medesima in luogo del Consiglio Comunale inadempiente. Quanto alla surroga, infatti, la giurisprudenza è costante nel ritenerla atto dovuto, che non presenta alcun profilo di discrezionalità, sussistendone i presupposti, essendo teso alla ricostituzione del plenum del Consiglio Comunale (?) . In merito poi al citato art. 136 va rilevato che nonostante i dubbi sulla compatibilità di tale norma con il nuovo quadro costituzionale sollevati a seguito di recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale (?) , il difensore civico in talune realtà regionali si è ancora di recente avvalso del potere sostitutivo ivi previsto proprio per procedere ad una surroga a mezzo di apposito commissario ad acta e tale provvedimento sostitutivo è stato ritenuto legittimo dal giudice amministrativo (?) il quale ha precisato che la Corte Costituzionale, ?nel dichiarare la incostituzionalità di alcune discipline regionali del potere sostitutivo non ha mai nulla osservato, direttamente o indirettamente, sulla vigenza del menzionato art. 136 del T.U.E.L., affermando anzi in più di una occasione che la previsione del potere sostitutivo straordinario previsto in capo al Governo dall?art. 120 della Costituzione non esaurisce tutte le possibili ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi, disciplinati dallo Stato o dalle Regioni, secondo le rispettive competenze?.

Articlolo scritto da: Comune di Arezzo