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Poste italiane: remunerazione eccessiva dei buoni fruttiferi

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Poste italiane: remunerazione eccessiva dei buoni fruttiferi

BLUXELLES – La Commissione europea ha deciso, in forza delle disposizioni del trattato CE sugli aiuti di Stato, che la remunerazione corrisposta da Cassa Depositi e Prestiti a Poste Italiane per il collocamento dei libretti di risparmio postale fra il 2000 e il 2005 è conforme alle condizioni di mercato e pertanto non costituisce aiuto di Stato. Ha invece avviato un procedimento di indagine formale ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato nei confronti della remunerazione di Poste Italiane per il collocamento dei buoni fruttiferi postali. Questa seconda remunerazione, infatti, risulterebbe superiore al prezzo di mercato e potrebbe pertanto configurare aiuto illegittimo. L'avvio di un'indagine approfondita offre alle parti interessate l'opportunità di presentare osservazioni sulla misura, ma non pregiudica l'esito del procedimento.

La commissaria per la Concorrenza Neelie Kroes ha dichiarato: "Abbiamo appurato che la remunerazione corrisposta da Cassa Depositi e Prestiti a Poste italiane per il collocamento dei libretti postali nel periodo 2000-2005 non costituisce aiuto di Stato. La remunerazione per il collocamento dei buoni fruttiferi postali risulta invece più alta del necessario e potrebbe rappresentare una sovvenzione illegittima."

Poste Italiane è il fornitore del servizio postale universale in Italia e svolge anche attività finanziarie tramite la divisione pienamente integrata Bancoposta. Poste Italiane riceve una remunerazione per il collocamento dei prodotti del risparmio postale (costituito da libretti e buoni fruttiferi postali) per nome e per conto di Cassa Depositi e Prestiti, operatore finanziario controllato dallo Stato la cui missione è favorire lo sviluppo degli investimenti pubblici, delle opere infrastrutturali destinate alla fornitura dei servizi pubblici a carattere locale e delle grandi opere di interesse nazionale.

Libretti postali
Il risparmio postale, ossia la raccolta di fondi effettuata da CDP per il tramite di Poste, costituisce servizio di interesse economico generale dall'ottobre 2004. Ciò significa che Poste ha il diritto di ricevere una remunerazione per il collocamento dei libretti postali a compensazione degli obblighi di servizio pubblico.

Tale remunerazione rispetta i principi stabiliti dalla Corte europea di giustizia nella sentenza Altmark del 24 luglio 2003 (causa C-280/00). La sentenza Altmark dispone che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato se sussistono certe condizioni connesse alla definizione del servizio e al suo finanziamento. In particolare, la compensazione non deve eccedere i costi di un'impresa media, gestita in modo efficiente e provvista dei mezzi adeguati, tenendo conto di un margine di utile ragionevole. In questo caso, la remunerazione di Poste Italiane equivale a quella che avrebbe pagato un investitore privato ed è pertanto in linea con il criterio dei costi. Poiché rispetta anche gli altri criteri Altmark, la remunerazione corrisposta dal 2005 per il collocamento dei libretti di risparmio postale non costituisce aiuto di Stato.

Nel periodo 2000-2004, la raccolta del risparmio postale non costituiva servizio di interesse economico generale. Ciò nondimeno, la remunerazione di Poste Italiane era ugualmente conforme alle condizioni di mercato e non conferiva all'impresa nessun vantaggio economico. Di conseguenza, non costituisce aiuto di Stato neanche la remunerazione per il collocamento dei libretti postali tra il 2000 e il 2004.

Buoni fruttiferi postali
La Commissione ritiene che la remunerazione corrisposta per il collocamento dei buoni fruttiferi postali possa essere superiore a quella che avrebbe pagato un investitore privato (e non essere pertanto conforme al mercato). Una remunerazione più alta rischia di conferire un vantaggio economico a Poste Italiane e falsare la concorrenza tra imprese e gli scambi nel mercato comune, in violazione delle disposizioni del trattato CE sugli aiuti di Stato.