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L’avvocato Laura Guidelli risponde

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Cassazione, sez. III civile sentenza 11/04/2006 n. 8409

Il fatto
Il conduttore citava il locatore davanti al tribunale per sentir dichiarare il suo grave inadempimento e la legittimità del proprio recesso dal contratto. Infatti, il conduttore conseguiva la disponibilità dell’immobile senza che gli venissero consegnati i certificati di abitabilità e di uso commerciale indispensabili per poter utilizzare i locali. Il tribunale dichiarava risolto il contratto per inadempimento del locatore. Il Giudice d’Appello, chiamato a pronunciarsi a seguito d’impugnazione, riformava la sentenza di I grado.
Il conduttore ricorreva in Cassazione che accoglieva i motivi del ricorso.

E’ importante
La Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che nelle obbligazione del locatore vi rientra anche quella di procurare al conduttore il certificato di abitabilità. Pertanto, se non può escludersi che l’immobile privo di licenza di abitabilità possa essere oggetto di una valida costituzione di rapporto locatizio, il definitivo diniego del rilascio del certificato di abitabilità legittima il ricorso ai rimedi della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno (Cass. 21/12/2004/ n. 23695; Cass. 5/11/2002 n. 15489; Cass. 10/8/2001 n. 11055). L’obbligo di curare l’ottenimento del certificato di abitabilità, posto a tutela delle esigenze igieniche e sanitarie nonché degli interessi urbanistici, richiedenti l’accertamento pubblico della sussistenza delle condizioni di salubrità, stabilità e sicurezza dell’edificio, è a carico del locatore (o venditore), salvo patto contrario. Detto obbligo sussiste sia nel caso in cui l’immobile sia destinato ad uso abitativo, sia nel caso venga adibito ad uso commerciale o anche ad uso di deposito.

Articlolo scritto da: Avv. Laura Guidelli