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Antidoping e privacy dei ciclisti

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Antidoping e privacy dei ciclisti

ROMA – In particolare, l'Accpi aveva chiesto al Garante una valutazione sulle modalità individuate per il reperimento degli atleti e sull'assenza di limiti di orario e di luogo per l'espletamento dei controlli. Secondo la nuova disciplina, infatti, gli atleti professionisti devono fornire al Comitato controlli antidoping alcune informazioni personali compilando un apposito modulo (detto whereabouts). Gli standard definiti dalla Wada individuano le informazioni minime che gli atleti professionisti devono fornire (nome, disciplina sportiva, indirizzo di casa, numeri telefonici, orari e sedi degli allenamenti, itinerari dei viaggi compiuti, programmi delle gare cui partecipano). La disciplina italiana adottata in applicazione di tali standard internazionali non specifica esattamente, secondo l'Accpi, fino a che punto queste informazioni debbano entrare nel dettaglio.

Ad aggravare la situazione secondo l'Associazione vi è, inoltre, il fatto che la raccolta dei dati personali viene svolta dal Coni sulla base di un'informativa inadeguata: in essa, infatti, non viene specificato se sia facoltativo o obbligatorio fornire i dati, quali potrebbero essere le conseguenze derivanti dal loro mancato rilascio, a chi questi dati possano essere comunicati.

Un ulteriore aspetto della disciplina criticato dall'Accpi riguarda i luoghi di esecuzione dei controlli: essi possono infatti svolgersi presso il domicilio dell'atleta, consentendo così all'ispettore di raccogliere informazioni potenzialmente sensibili sulla sua vita privata o dei suoi familiari eventualmente presenti al momento del test.

Il provvedimento adottato dal Garante (relatore Giuseppe Fortunato) impone al Coni di riformulare l'informativa, specificando le informazioni personali sulla localizzazione e reperibilità giornaliera che gli atleti devono conferire, in modo tale da evitare la raccolta di informazioni che possono comportare indebite interferenze sulla vita privata o rivelare dati sensibili o giudiziari degli atleti o di soggetti terzi, come i familiari. Dovranno inoltre essere indicate la natura obbligatoria o facoltativa dei dati da fornire, le conseguenze derivanti dal loro mancato conferimento ed il loro ambito di comunicazione (in particolare i destinatari e la circostanza che vengano trasmessi all'estero).

Riguardo ai luoghi di esecuzione, il Garante ha invece preso atto degli impegni che il Coni si è assunto essendo in procinto di introdurre nuove istruzioni operative per gli ispettori, finalizzate a far sì che venga prestata la massima attenzione al rispetto della riservatezza dell'atleta e dei terzi eventualmente presenti nel domicilio al momento del test.