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16 dicembre: scade il saldo ICI

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16 dicembre: scade il saldo ICI

AREZZO – L’importo da versare è pari all’imposta dovuta per l’intero anno 2009, detratto l’acconto versato a giugno. Sono esclusi dal pagamento l’abitazione principale e relativa/e pertinenza/e adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9. L’esclusione si estende a tutte le tipologie, assimilate per legge o per regolamento comunale all’abitazione principale, sempre fatta eccezione per i fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9 che sono:
– abitazione e relativa/e pertinenza/e concessa in comodato o uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) che la utilizzano quale loro abitazione principale comprovata dalla residenza anagrafica;
– abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà del coniuge separato non assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione, annullamento;
– abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata;
– abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari.
L’aliquota ordinaria è del 6,7 per mille.
L’aliquota del 6,1 per mille si applica applicata alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1- A8- A9 e quindi:
– abitazione principale del soggetto passivo di imposta così come definito dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, e dall’art. 4 del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”;
– pertinenza/e dell’abitazione principale così come definita/e dall’art. 5 del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta Comunale sugli immobili”;
– abitazioni e relativa/e pertinenza/e concesse in comodato o uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, che la utilizzano quale loro abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica; precisando che per gli immobili suddetti non verrà riconosciuta la detrazione per abitazione principale prevista dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992;
– abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà del coniuge separato non assegnatario, a condizione che lo stesso non possieda altro immobile destinato ad abitazione nel Comune di Arezzo; in questo caso la detrazione spetta in proporzione alla quota posseduta;
– abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
L’aliquota del 6,1 per mille si applica all’abitazione (di qualunque categoria catastale) e relativa/e pertinenza/e di proprietà del cittadino italiano residente all’estero, a condizione che la stessa non risulti locata.
L’aliquota del 1 per mille si applica agli immobili concessi in locazione all’amministrazione comunale, o soggetto eventualmente da essa delegato, da destinare all’emergenza abitativa e pertinenze di tali immobili purché rientranti nel contratto locativo.
L’aliquota del 6,3 per mille si applica agli immobili concessi in locazione, a titolo di “abitazione principale” del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 e alle pertinenze di dette abitazioni purché rientrino nel contratto locativo. Si precisa che per tali immobili non verrà riconosciuta la detrazione per abitazione principale prevista dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992.
L’aliquota del 4 per mille applicata alle centrali elettriche a pannelli fotovoltaici di qualsiasi potenza ancorché autonomamente accatastate.
L’aliquota del 9 per mille applicata agli immobili a uso abitativo non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
L’aliquota del 6,3 per mille si applica agli immobili concessi in locazione, a titolo di “abitazione principale” del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, e le pertinenze di dette abitazioni purché rientrino nel contratto locativo. Si precisa che per tali immobili non verrà riconosciuta la detrazione per abitazione principale prevista dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992.
L’ aliquota del 4 per mille applicata alle centrali elettriche a pannelli fotovoltaici di qualsiasi potenza ancorché autonomamente accatastate.
L’aliquota del 9 per mille applicata agli immobili a uso abitativo non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
La detrazione per abitazione principale è di 135 euro: maggiori chiarimenti in merito all’applicazione delle aliquote e delle detrazioni potranno essere reperiti sul sito del Comune di Arezzo, www.comune.arezzo.it, dove è anche disponibile un modello di calcolo dell’imposta a uso dei contribuenti. Il pagamento dell’imposta potrà essere effettuato tramite appositi bollettini di C/C postale n. 88648449 intestato a EQUITALIA-CERIT SPA – AREZZO – AR – ICI oppure tramite il modello F24 e anche con pagamento telematico attraverso il sito internet www.poste.it per i correntisti Bancoposta e per i possessori di carta di credito.
In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del “ravvedimento oneroso” (art. 13 del D.Lgs. 472/1997) attraverso il “ravvedimento breve”, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza ovvero dal 17.12.2009 al 15.01.2010 – si dovrà pagare l’importo del tributo a cui si applicherà la sanzione del 2.5% e si calcoleranno poi interessi pari al tasso legale (attualmente 3% annuo) con maturazione giorno per giorno – oppure il “ravvedimento lungo” se il pagamento viene effettuato oltre i 30 giorni quindi dal 17.07.2009 per l’acconto e dal 16.01.2010 per il saldo, ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro il 02.08.2010), ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (entro il 16 giugno 2010 per l’acconto e entro il 16 dicembre 2010 per il saldo), si dovrà pagare l’importo del tributo cui si dovrà applicare la sanzione del 3% e interessi pari al tasso legale (attualmente 3% annuo) con maturazione giorno per giorno.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento rivolgersi al call-center dello Sportello Polivalente: 0575/377777.