Home Nazionale Fi: statuto regola ‘caso Fitto’, ma probiviri mai nominati/Adnkronos

Fi: statuto regola ‘caso Fitto’, ma probiviri mai nominati/Adnkronos

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Roma, 3 ott. (Adnkronos) – Il ‘Che fai mi cacci?’, di finiana memoria, che aleggiava ieri al ‘parlamentino azzurro’, potrebbe non avere nessuna conseguenza pratica nei confronti di Raffaele Fitto. Non solo, perchè Silvio Berlusconi potrebbe lasciar cadere la cosa lì, ma anche perchè, allo stato, non esiste nessun collegio nazionale dei probiviri. Da quando è rinata Forza Italia, nel novembre del 2013 con la scissione del Pdl, infatti, nessuno ha pensato di costituire il massimo organo di giurisdizione interna del partito, che ha il compito di comminare contro i ‘soci’ del ‘movimento politico’ azzurro sanzioni disciplinari anche molto dure,come l’espulsione nei casi di gravi violazioni.
Anche se ieri il Cav ha minacciato di deferire l’ex ministro pugliese, difficilmente questo potrà avvenire se prima non verrà nominato chi dovrà giudicarlo. Nel caso specifico, Fitto non è un peone ma un parlamentare di lungo corso, ora approdato a Bruxelles, nonchè un alto dirigente del partito.
Non solo: secondo la scheda dei ‘responsabili Uffici e Dipartimenti nazionali’ pubblicata sul sito del partito, oltre a essere membro con diritto di voto del Comitato di presidenza azzurro, Fitto ‘coadiuva’ (insieme ad Alessandro Cattaneo, Osvaldo Napoli e Saverio Romano) il senatore Altero Matteoli, indicato come ”responsabile dei rapporti con le altre formazioni del Centro-destra per le alleanze elettorali”.
(Adnkronos) – Statuto alla mano, sono gli articoli dal 52 al 59 le norme che regolano la ‘vita’ del collegio nazionale dei probiviri: funzioni, poteri, procedimento e misure disciplinari, ricorsi vari. Si tratta di un organo formato da 5 membri effettivi e da 4 supplenti eletti dal Consiglio nazionale secondo le modalità previste da un apposito regolamento; possono essere eletti solo i ”soci che abbiano almeno 40 anni di età e non facciano parte del Comitato di presidenza e della Conferenza dei coordinatori regionali”, restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Collegio nomina nel suo seno un presidente e un segretario ed è competente a giudicare: ”le infrazioni disciplinari commesse dai soci del movimento che ricoprano cariche nazionali oppure siano coordinatori Regionali, parlamentari, presidenti di Regione”; i ricorsi relativi ai Congressi provinciali e delle 12 Grandi Città” e quelli riguardo la ”conformità allo statuto degli atti adottati dagli organi del partito regionali e nazionali”; i ricorsi aventi ad oggetto ”conflitti fra organi del Movimento, nei casi in cui sia coinvolto un organo regionale o nazionale” e quelli ”contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti nel Congresso nazionale, con esclusione del presidente e dei membri elettivi del Comitato di presidenza”.
In ordine a tutte queste decisioni, eccetto le infrazioni disciplinari previste al primo punto, i probiviri nazionali sono ”giudice unico non appellabile”.
(Adnkornos) – Ex articolo 55, ogni iscritto che ritenga sia stata ”violata un norma statutaria” o che ”sia stata commessa un’infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo dell’integrità morale del movimento o degli interessi politici dello stesso”, può promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare davanti al collegio dei probiviri competente, che si svolgerà nel rispetto delle ”regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo il regolamento approvato dal Comitato di presidenza”. Il procedimento disciplinare non può durare oltre 30 giorni per ogni grado di giudizio. Il termine per le impuganzioni è di 10 giorni dalla comunicazione della decisione dell’interessato.
Norma-chiave è l’articolo 56 che elenca le singole sanzioni disciplinari: il richiamo (inflitto per ”fatti di lieve entità”); la sospensione (disposta per ”gravi mancanze”, recidiva o in caso di svolgimento di ”attività contrastanti con le direttive” degli organi del partito); l’espulsione (comminata per ”infrazioni gravi alla disciplina del movimento o per indegnità morale o politica”, che potrebbe configurarsi nel caso di Fitto; la revoca dell’affiliazione (che equivale all’espulsione) nel caso di infrazione commessa da Club Forza Italia (o altra associazione riconosciuta dal movimento).
Il provvedimento di espulsione da Fi e dal Club deve essere ”sempre reso di pubblico dominio”. Inoltre, secondo l’articolo 59, ”in casi di particolare gravità”, il responsabile nazionale dell’ organizzazione può decidere ”in via immediata di sospendere” un socio dall’attività del partito: in questo caso è aperto d’ufficio un procedimento disciplinare, nei confronti dell’interessato innanzi al Collegio dei probiviri competente e il giudizio definitivo dovrà essere emesso entro 3 mesi dalla sanzione.